Legge Regionale 11/10/2012 n. 20
Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione
OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE CANINA (art. 26)
Chiuque sia detentore di un cane è tenuto ad iscriverlo alla BDR (Banca Dati Regionale) anche per il tramite dell'anagrafe canina tenuta presso il comune di residenza.
All'iscrizione si deve provvedere:
a) entro il sessantesimo giorno di vita dell'animale;
b) entro dieci giorni dalla data dell'acquisto o dell'inizio della detenzione per gli esemplari che non siano già iscritti all'anagrafe canina regionale.
Il proprietario o il detentore ha altresì l'obbligo di denunciare al Comune di residenza, nel termine di dieci giorni dal verificarsi dell'evento:
a) lo smarrimento accidentale del cane;
b) la sottrazione del cane, allegando copia della denuncia all'autorità giudiziaria;
c) la cessione del cane a titolo oneroso o gratuito, comunicando contestualmente le generalità e l'indirizzo del nuovo proprietario;
d) la morte del cane, allegando il certificato veterinario o quello del servizio pubblico che ha curato il ritiro dell'animale;
e) la variazione di residenza.
La violazione del presente articolo comporta una sanzione amministrativa da € 100,00 a €600,00. (art. 33)
RESPONSABILITA' E DOVERI DEL DETENTORE (ART. 4)
Chiunque detenga un animale di affezione è responsabile della sua salute e del suo benessere, in particolare è tenuto a garantire un ricovero adeguato all'animale al riparo dalle intemperie, prendere ogni possibile e adeguata precauzione per impedirne la fuga.
La violazione del presente articolo comporta una sanzione amministrativa da €60,00 a €300,00. (art. 33)
DIVIETO DI ABBANDONO DEGLI ANIMALI (art. 5)
E' vietato a chiunque abbandonare cani, gatti o altri animali di affezione.
La violazione del presente articolo comporta una sanzione amministrativa da €250,00 a €1500,00. (art. 33)
Per una più dettagliata informazione sulla gestione degli animali d'affezione si rimanda al sito della Regione Friuli Venezia Giulia