L’articolo 1 della legge regionale 9/2024, nel modificare l’articolo 3 della legge regionale 17/2022, precisa la definizione di fabbricato strumentale all’attività economica, chiarendo che è tale il fabbricato utilizzato esclusivamente dal soggetto passivo unicamente per l’esercizio della propria attività economica.
Grazie a tale intervento normativo, il legislatore regionale ha recepito l’orientamento interpretativo già consolidato e derivante da una lettura dell’articolo 3, comma 1, lett. b), in combinato disposto con l’articolo 6 della legge regionale 17/2022, orientamento in forza del quale sono considerati strumentali all’attività economica i fabbricati posseduti da tutti i soggetti passivi dell’imposta e non solo dal possessore in senso stretto.
Attraverso l’introduzione dell’avverbio <<unicamente>>, invece, si chiarisce che l’uso promiscuo del fabbricato da parte del medesimo possessore (uso promiscuo in senso oggettivo) non
consente di qualificare il fabbricato come strumentale all’attività economica, ciò accade, ad esempio, nel caso in cui l’immobile sia adibito promiscuamente all’esercizio dell’attività
economica e all’uso personale o familiare del contribuente.
Del pari, l’avverbio <<esclusivamente>>, già previsto nella formulazione originaria della norma, esclude dalla categoria dei fabbricati strumentali all’attività economica quelli utilizzati in parte dal soggetto passivo e in parte da altro soggetto (uso promiscuo in senso soggettivo).
A seguito del continuo mutare del quadro normativo ILIA lo scrivente Ufficio Tributi con la presente intende fornire indicazioni operative sull’applicazione della stessa per l’anno 2025 per i contribuenti proprietari di fabbricati strumentali all’attività economica.